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2025 Accordo di Collaborazione Sportiva EPS PDF Stampa E-mail
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giovedì 20 novembre 2025
 
 
 
ACCORDO TRA GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA VOLTO AL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI CICLISTICHE, COMPETITIVE E NON COMPETITIVE, DI CARATTERE AMATORIALE, CICLOTURISTICO E PROMOZIONALE, SVOLTE SU STRADA E FUORISTRADA Tra gli Enti di Promozione Sportiva sottoscrittori del presente accordo si approva quanto segue: Premesso che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva deliberato dal CONI, gli EPS promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, anche con modalità competitive; chi Visto il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, all’art. 1, comma 2 stabilisce che «la qualificazione agonistica a svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti Riconosciuti», riconoscendo quindi anche agli EPS la facoltà di organizzare e qualificare attività agonistiche nei propri ambiti. Considerato anche che la Circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 31 gennaio 1983 definisce come agonistica «quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuamente e soprattutto in forma organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI», e che quindi il carattere agonistico dipende dunque dal modo di svolgimento dell’attività — organizzata, regolare e continuativa — e non dal livello tecnico o dalla prestazione assoluta. Considerato che la legge Costituzionale del 2023, che ha introdotto un nuovo comma all’articolo 33 della Costituzione, che recita: la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Che tale riconoscimento sancisce il principio che ogni forma di attività sportiva — promozionale, competitiva o agonistica — contribuisce allo sviluppo della persona e della comunità, e come tale deve essere valorizzata e sostenuta in condizioni di pari dignità e uguale opportunità. Visto infine l’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2021, (Riforma dello Sport), che statuisce: «l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero», tale principio rende chiaro che la pratica sportiva non può essere oggetto di vincoli esclusivi o restrittivi da parte di alcuno. si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Norme Generali Il presente Accordo disciplina le modalità di comune e reciproco riconoscimento delle manifestazioni ciclistiche, competitive e non competitive, di carattere amatoriale, cicloturistico e promozionale, organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) aderenti, sia su strada che fuoristrada. L’ Accordo persegue le seguenti finalità: a) favorire la partecipazione di società e tesserati appartenenti ai diversi EPS; b) assicurare continuità e certezza sotto il profilo delle coperture assicurative reciproche; c) promuovere l’adozione di standard omogenei in materia di sicurezza, regolarità e correttezza sportiva nel pieno rispetto dei regolamenti sportivi e delle norme di legge previste; d) garantire reciprocità nel trattamento fiscale tra partecipanti di Enti diversi; 1 Articolo 2 – Ambito di applicazione e definizioni Rientrano nel presente Accordo tutte le manifestazioni ciclistiche amatoriali, competitive e non competitive, cicloturistiche e affini, svolte su strada o fuoristrada, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: raduni, gare ciclistiche competitive, manifestazioni cicloturistiche, randonnée, granfondo, eventi gravel non competitivi, manifestazioni promozionali su strada, nonché eventi competitivi e non competitivi di mountain bike e delle altre discipline del fuoristrada, comprese le iniziative gravel ed e-bike. Tali manifestazioni devono essere organizzate sotto l’egida di uno degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) aderenti al presente Accordo, regolarmente autorizzate dall’EPS di riferimento e conformi ai regolamenti tecnici e organizzativi emanati dallo stesso, alle disposizioni tecnico-sportive del settore ciclistico qualora applicabili e alla normativa vigente in materia. Possono essere considerati esclusivi, a discrezione di ogni singole EPS, i campionati nazionali delle varie discipline. Sono espressamente esclusi gli eventi non autorizzati e non conformi alla normativa vigente e ai regolamenti dell’EPS organizzatore. Articolo 3 – Principi generali a) Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) aderenti al presente Accordo riconoscono e si impegnano a rispettare: 1) la normativa vigente in materia sportiva, con particolare riferimento al settore ciclistico, nonché le disposizioni assicurative, sanitarie e di sicurezza applicabili; 2) i regolamenti e le procedure interne dell’EPS organizzatore; 3) i principi di lealtà sportiva, sicurezza, inclusione e tutela dell’integrità dei partecipanti. b) Il presente Accordo non limita, in alcun modo, l’autonomia regolamentare, organizzativa e decisionale di ciascun EPS aderente. c) Fermo restando l’obbligo di osservare i criteri e gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, dai relativi decreti attuativi e dal Disciplinare delle scorte tecniche per le manifestazioni ciclistiche, tutte le gare, competizioni ed eventi oggetto del presente Accordo dovranno essere svolti nel rispetto della normativa tecnico-sportiva del settore ciclistico. Articolo 4 – reciproco riconoscimento degli eventi organizzati e partecipazione a) Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) aderenti al presente Accordo riconoscono reciprocamente le manifestazioni regolarmente autorizzate o riconosciute da ciascun EPS, ai fini della partecipazione di società e tesserati appartenenti agli altri EPS firmatari. b) L’EPS organizzatore mantiene la piena titolarità e responsabilità dell’evento, disciplinandone lo svolgimento in conformità ai propri regolamenti tecnici e organizzativi. I partecipanti appartenenti agli altri EPS si impegnano a rispettare integralmente tali regolamenti e le disposizioni impartite dall’EPS organizzatore a condizione che siano conformi ai regolamenti tecnico-sportivi del settore ciclistico alle vigenti normative in materia. Articolo 5 – rapporto EPS-FCI Il presente Accordo non incide, né limita o invalida, le convenzioni eventualmente già stipulate, o che saranno stipulate in futuro, da ciascun Ente di Promozione Sportiva (EPS) con la Federazione Ciclistica Italiana (FCI). La stessa convenzione EPS-FCI non potrà, però, in alcun modo limitare o interferire con la reciprocità tra gli EPS firmatari della presente convenzione. Art. 6 – Coperture assicurative a) Fermo restando il rispetto della normativa vigente e delle condizioni di polizza, gli EPS convengono che le coperture assicurative (infortunio e responsabilità civile) previste per i tesserati di ciascun EPS devono essere 2 valide e operative anche in caso di partecipazione a manifestazioni organizzate da un altro EPS aderente al presente Accordo e si attiveranno presso le rispettive compagnie di assicurazioni contraenti per adeguare a tal fine le polizze in essere. b) La validità di cui al comma a, opera nei limiti e secondo le condizioni delle rispettive polizze (massimali, franchigie, esclusioni, condizioni di operatività, adempimenti in caso di sinistro). c) L’EPS organizzatore, attraverso le proprie affiliate, si impegna a garantire per l’evento gli standard minimi di sicurezza (piano sicurezza/viabilità, presidi sanitari, regolamento evento, informative ai partecipanti) richiesti dalla propria normativa interna, dalla vigente legislazione in materia e dalle norme tecnico-sportive del settore ciclistico; tali standard costituiscono condizione per il riconoscimento reciproco. Articolo 7 – Iscrizioni e requisiti dei partecipanti a) I partecipanti ad una manifestazione organizzata da altro EPS firmatario del presente accordo, devono essere in regola con il tesseramento per l’anno sportivo in corso e possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana vigente e dal regolamento dell’evento, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l’idoneità sanitaria, l’età minima o massima richiesta, l’appartenenza alla categoria di riferimento e il possesso dei dispositivi obbligatori di sicurezza. b) L’EPS organizzatore può richiedere, ai soli fini di controllo, l’esibizione o la verifica dei dati anagrafici e del tesseramento dei partecipanti, secondo modalità conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali. L’EPS organizzatore garantirà inoltre la copertura assicurativa RCT nei confronti degli atleti tesserati agli EPS partecipanti ed aderenti al presente accordo. Articolo 8 – Procedure di riconoscimento e comunicazioni Le seguenti modalità operative, pur non costituendo obbligo vincolante per le Parti, sono indicate quali buone pratiche di collaborazione e coordinamento tra gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) aderenti, al fine di favorire un’efficace gestione delle comunicazioni e del reciproco riconoscimento degli eventi: a) l’Ente di Promozione Sportiva (EPS) organizzatore trasmette, con congruo anticipo agli altri EPS aderenti il calendario delle manifestazioni e la relativa scheda evento, contenente le principali informazioni (data, località, tipologia, regolamento applicato, standard di sicurezza adottati); b) gli EPS aderenti potranno concordare un format condiviso di scheda evento e individuare un canale di comunicazione dedicato per lo scambio delle informazioni, quale, a titolo esemplificativo, un indirizzo di posta elettronica o un portale informatico comune; c) in presenza di eventuali criticità, quali problematiche attinenti alla sicurezza, alla viabilità o alla sovrapposizione di eventi, gli EPS si impegnano ad avviare tempestivamente un confronto al fine di individuare la soluzione organizzativa più idonea e condivisa. Articolo 9 – Responsabilità EPS a) Ciascun Ente di Promozione Sportiva (EPS) è e rimane esclusivamente responsabile della corretta gestione delle attività rientranti nella propria sfera di competenza, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione dell’evento, l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, l’adozione delle misure di sicurezza e la cura dei rapporti con le competenti autorità. b) Il presente Accordo non comporta, in alcuna forma, assunzione congiunta o solidale di responsabilità tra gli EPS aderenti, restando ciascuno di essi autonomamente e unicamente responsabile per fatti, atti o omissioni riconducibili alla propria attività o competenza 3 Articolo 10 – trattamento dei dati personali Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) aderenti al presente Accordo si impegnano ad osservare integralmente la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, individuando, caso per caso, i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (titolare, contitolare o responsabile del trattamento), nonché a garantire la messa a disposizione delle relative informative ai partecipanti e agli interessati. Articolo 11 – trattamento fiscale reciproco Nel pieno rispetto del presente Accordo inter-associativo, la quota di iscrizione versata dai partecipanti alle manifestazioni, regolarmente tesserati presso uno qualsiasi degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) f irmatari del presente accordo, è da intendersi a tutti gli effetti quale corrispettivo specifico defiscalizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 148 comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Articolo 12 – Durata, adesione, recesso, modifiche e risoluzione delle controversie a) Durata e rinnovo Il presente Accordo ha durata di quattro (4) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed alla scadenza dello stesso è tacitamente rinnovato di quattro anni in quattro anni per tutti gli EPS salvo disdetta scritta da parte di uno o più EPS da comunicarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza al Coordinatore del Coordinamento Nazionale EPS in carica mediante pec o raccomandata a.r.. b) Adesione di ulteriori EPS Possono aderire al presente Accordo ulteriori Enti di Promozione Sportiva (EPS) mediante sottoscrizione del presente Atto di Adesione . c) Recesso Ciascun EPS può recedere dall’accordo in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni al Coordinatore del Coordinamento Nazionale EPS in carica mediante pec o raccomandata a.r.. Restano fermi gli impegni relativi agli eventi già calendarizzati e condivisi. d) Sospensione e risoluzione per inadempimento In caso di gravi inadempimenti — quali, a titolo esemplificativo, il mancato rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalle vigenti norme tecnico-sportive e di legge, gli EPS aderenti possono avviare la procedura di segnalazione al Coordinamento degli EPS tramite una comunicazione motivata che sarà discussa ed esaminata dai Presidenti degli EPS. In caso di costatazione delle violazioni il Coordinamento invierà una diffida all’Ente inadempiente con l’invito al rispetto delle norme. Persistendo l’inadempimento si procederà alla risoluzione del rapporto di collaborazione sportiva con l’EPS inadempiente, tramite una delibera adottata dal Coordinamento degli EPS. L’Ente sanzionato sarà escluso dall’accordo e verrà data ufficiale comunicazione. Tutte le attività programmate restano in essere e non possono essere differibili per ragioni di pubblico interesse o di sicurezza. e) Modifiche e interpretazione Ogni modifica o integrazione del presente Accordo deve essere effettuata in forma scritta e approvata dalla maggioranza degli EPS aderenti. Per quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente in materia del ciclismo e i regolamenti interni dell’EPS organizzatore. 4 Per quanto attiene al punto d) del presente articolo gli EPS aderenti potranno trovare le soluzioni più idonee per le procedure relative alla sospensione e alla risoluzione per inadempienze e violazioni degli accordi. f) Composizione delle controversie Le Parti si impegnano a favorire una procedura bonaria di confronto per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo. In subordine, potranno concordare di ricorrere a una procedura di mediazione presso un organismo individuato di comune accordo. In caso di mancato accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, salvo diversa sede espressamente concordata tra le Parti. Letto, confermato e sottoscritto Ente Qualifica Firma 
Ultimo aggiornamento ( giovedì 20 novembre 2025 )
 
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